Finalmente ci siamo:
lo scorso 9 novembre sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 262) i “Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti.”
Ai sensi del nuovo Codice degli Appalti entrato in vigore in aprile (50/16, articolo 34), l’applicazione dei Cam risulta obbligatoria ai sensi per il 50% dell’importo a base d’asta.
Ma non è finita: ai sensi del DM 24 maggio 2016, infatti, dal primo gennaio 2017 l’obbligo salirà al 62%, per poi crescere ulteriormente al 71% dal primo gennaio 2018, al 84% al primo gennaio 2019 ed arrivare al 100% dal primo gennaio 2020.
Nel Decreto si trovano previsioni più puntuali per le stazioni appaltanti e per i laboratori, in merito alle verifiche di conformità per i prodotti chimici (detergenti) non in possesso di Ecolabel (o etichette ambientali ISO 14024).
La dichiarazione di conformità da rendere in sede di offerta per i prodotti privi di etichette ambientali deve essere sottoscritta dai produttori e accompagnata da rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati ISO 17025.
Inoltre si prevede l’impiego di elementi tessili in microfibra e l’utilizzo di carrelli con secchi in plastica riciclata al 50% in peso di colori diversi a seconda dell’uso.
I macchinari che puliscono in aspirazione devono essere in Classe A++ per efficienza energetica e classe A per la reimmissione di polveri.
Inoltre i prodotti di carta tessuto e il sapone mani devono essere Ecolabel UE (o etichette ambientali ISO 14024); viene prevista l’installazione di dispenser erogatori in forma schiumosa di saponi/disinfettanti per le mani, se non già installati presso la struttura ospedaliera. I contenitori riutilizzabili (imballaggi primari) in plastica devono preferibilmente essere costituiti da plastica riciclata per almeno il 30% in peso. Tale criterio diverrà obbligatorio dopo un anno dalla pubblicazione in GU dei CAM, vale a dire il 9 Novembre 2017.
C.A.M. pertanto, significa anche etica e responsabilità sociale. Per questo si prevede anche il rispetto delle condizioni di lavoro almeno conformi al CCNL di categoria, sono fornite indicazioni per le verifiche di conformità. Il DM inoltre conferma come criterio premiante delle offerte nelle gare relative al servizio di pulizia il Piano di Gestione Ambientale del servizio di pulizia nel quale rispetto al D.M.24 maggio 2012 viene eliminata l’indicazione di fornire punti tecnici per l’uso di un maggior numero di detergenti con etichette ISO 14024.
I CAM Ospedalieri introducono anche, come criterio premiante, il Piano di Gestione della Qualità del servizio di sanificazione.
INTRA CHIMICA ha già da tempo avviato un percorso di avvicinamento e adesione alla normativa C.A.M., anticipato di fatto, l’adozione normativa degli obblighi promossi in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 Novembre.
Siamo da sempre vicini alle imprese, costruendo progetti a rifiuti zero!